Statuto

Associazione di Volontariato MammaCheMamme

Art. 1 – È costituita l’Associazione di Volontariato senza scopo di lucro denominata “MAMMAcheMAMME” è una libera Associazione di fatto, apartitica, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, con sede in Cosenza Via G. De Rada, n° 58/B, regolata a norma della Legge Quadro sul Volontariato n. 266/91 e del Titolo I cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – L’Associazione “MAMMAcheMAMME” persegue i seguenti scopi: pone l’essere umano fin dal concepimento secondo una visione globale e unitaria aperta al contributo di tutte quelle discipline che operano in campi di studio e di indagine differenti, come la psicologia, la pedagogia, la sociologia, la medicina (ufficiale e naturale), l’educazione, la musica, l’arte nelle sue diverse espressioni e lo sport. Si propone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per le donne e per le mamme; un laboratorio di idee, iniziative e attività finalizzate al sostegno della famiglia, un valido ponte tra pubblico e privato.

L’Associazione mette al centro la donna nei suoi contesti di vita promuovendo politiche di genere con particolare attenzione alla multiculturalità, alla condizione di disagio, handicap e marginalità sociale.

Si propone la formazione e l’interazione fra le mamme sviluppando una serie di corsi che coinvolgono la mamma (e/o il papà, il nonno e/o la nonna) ed il bambino insieme. L’obiettivo è la valorizzazione del tempo passato insieme attraverso le attività mamma/papà-bimbo nonna/nonno-bimbo. In particolare, i servizi erogati si rivolgono ad una fascia d’età compresa da 0 a 18 anni e hanno lo scopo di accompagnare ogni fase di crescita con delle attività specifiche e mirate.

Forte attenzione è dedicata alla famiglia in tutte le sue possibili espressioni e sfaccettature.

Si propone di favorire la ricerca attraverso un osservatorio sul territorio che monitorizza il benessere psicofisico della donna e della famiglia e offre un servizio di orientamento sociale, consulenza e trattamento psicoterapico e medico.

L’intento finale è quello di contribuire a migliorare la qualità della vita della donna, della coppia e della famiglia.

Art. 3 – L’Associazione “MAMMAcheMAMME” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

–       Promuovere ed organizzare incontri, eventi, dibattiti, manifestazioni connesse alle attività previste dall’Associazione;

–       Offrire spazi didattici e di socialità riguardanti le diverse attività e specializzazioni previste dall’Associazione;

–       Promuovere il riutilizzo e lo scambio tra famiglie di vestiti, oggetti, utensili per bambini;

–       Organizzare attività formative ed educative residenziali e non;

–       Contribuire alla diffusione di una cultura per la maternità e paternità consapevole;

–       Diffondere informazioni corrette sulla fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio, per consentire alle donne una gestione migliore della propria salute e contribuire alla demedicalizzazione dell’evento nascita;

–       Organizzare laboratori, incontri tematici, per genitori (nonni e/o adulti di riferimento) e bambini/e insieme per promuovere il benessere della relazione

–       Sostenere i benefici della lettura  fin dalla primissima età, attraverso la promozione di eventi, laboratori, incontri tematici

–       Favorire l’incontro e lo scambio intergenerazionale facendo delle conoscenze, saperi e competenze differenti occasione di crescita condivisa.

–       Promuovere percorsi di formazione, laboratori, attività divulgative e informative contro la dispersione scolastica, contro l’omofobia, il bullismo, il razzismo, la violenza, sostenendo una cultura e una pratica del rispetto di genere, delle differenze  e della non violenza,

–       Offrire consulenze e servizi psico-socio-sanitari anche domiciliari;

–       Favorire la ricerca ed il confronto tra madri e coppie sugli aspetti relativi all’allattamento, allo svezzamento ed alla crescita del bambino;

–       Collaborare con organismi pubblici e privati operanti nel campo delle pari opportunità e delle politiche della famiglia, per ampliare le possibilità di intervento a favore del territorio;

–       Favorire l’aggiornamento e lo scambio di esperienze professionali attraverso l’organizzazione di incontri formativi a carattere multidisciplinare;

–       Ottenere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti progetti.

–       Realizzare ogni altra attività che riterrà utile per il raggiungimento degli scopi di cui sopra.

Essa, inoltre, impegna i suoi associati ad un comportamento coerente e conforme con i suoi orientamenti, con la pratica di corretti rapporti umani e con il rispetto e la valorizzazione delle diversità, in modo da diventare essi stessi dei validi modelli di riferimento, in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita personali e familiari, e, in una prospettiva ideale sempre più vicina, alla realizzazione di una civiltà dell’amore, una civiltà umana, con l’essere umano al centro.

Art. 4 – L’Associazione, pur rimanendo un organismo autonomo, provvederà a promuovere rapporti di collaborazione con altre Associazioni impegnate in analoghe attività, nonché con enti pubblici, privati, ecc.

Art. 5 – possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

La richiesta di adesione va presentata al Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

L’accettazione seguita dalla iscrizione nel libro soci, dà diritto a ricevere la tessera sociale e comporta la qualifica di socio.

L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni spontanee, personali e gratuite dei propri aderenti e si attiene ai seguenti principi:

–          assenza del fine di lucro;

–          divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;

–          esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

–          obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;

–          democraticità della struttura;

–          esclusione di soci temporanei;

–          elettività e gratuità delle cariche associative;

–          gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;

–          sovranità dell’Assemblea;

–          divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi proposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. Sono eleggibili alle cariche associative tutti i soci che abbiano un’anzianità di iscrizione da almeno sei mesi. Inoltre, per le cariche che comportano responsabilità civili e/o verso terzi, sono eleggibili solo i soci che abbiano raggiunto la maggiore età.

Sono istituite le seguenti categorie di soci:

a)     Soci fondatori: tutti coloro che con la loro opera ed il loro sostegno economico hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

b)    Soci ordinari: le persone fisiche che ne facciano richiesta, che vengano accettate dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stesso. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile né soggetto a rivalutazione. I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione che dovrà essere versata subito dopo la comunicazione dell’avvenuto accoglimento della domanda di ammissione. Tali quote associative saranno stabilite annualmente nel loro ammontare dal Consiglio Direttivo. Soltanto i soci in regola con i versamenti delle quote potranno prendere parte alle attività dell’Associazione;

c)     Soci volontari attivi: le persone fisiche che ne facciano richiesta, che vengano accettate dal Consiglio Direttivo e che svolgono attività di volontariato in modo personale spontaneo e gratuito e per i quali L’Associazione è tenuta a stipulare apposita Assicurazione contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi così come disposto dalla Legge Quadro sul Volontariato n. 266/91.

d)    Soci onorari: le persone che per particolari motivi abbiano arrecato prestigio o beneficio all’associazione collaborando alle sue attività o siano distinti, anche indipendentemente da essa nell’impegno per il raggiungimento dei suoi scopi. La loro nomina sarà effettuata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea. I soci onorari non sono tenuti a pagare alcuna quota sociale.

Art. 6 – la qualifica di socio si perde per:

–       Decesso;

–       Recesso: quando l’associato manifesta la propria volontà di recedere con lettera raccomandata A/R indirizzata al Consiglio Direttivo dell’Associazione;

–       Per morosità: mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 25 giorni dall’eventuale sollecito scritto;

–       Espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo delibererà, a maggioranza dei membri in carica, sul recesso o sull’esclusione dopo aver sentito l’associato interessato.

La cancellazione dal libro degli associati avverrà con decorrenza dal giorno stabilito dal Consiglio Direttivo nel caso di esclusione. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Art. 7 – Gli associati dovranno:

a)     Osservare le norme statutarie e le deliberazioni adottate dai componenti degli organi elettivi;

b)    Astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le direttive dell’associazione;

c)     Pagare le quote associative nella misura, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – L’appartenenza ad una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente Statuto, fatta eccezione per i soli soci Onorari, attribuisce il diritto di partecipazione ad ogni attività associativa, il diritto di avvalersi dei servizi associativi, il diritto al voto per l’approvazione del rendiconto annuale nonché per l’elezione a ogni carica prevista dal medesimo, il tutto senza limitazione alcuna.

Art. 9 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:

–       Assemblea dei soci;

–       Consiglio Direttivo;

–       Collegio dei Revisori dei conti (ove nominato)

–       Collegio dei Probiviri (ove nominato)

Art. 10 – L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci (fatta eccezione per i soli soci Onorari) ognuno dei quali ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro socio aderente all’associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. È convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

È presieduta dal Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal vicepresidente la cui elezione è avvenuta in seno all’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere i verbali della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va spedita per posta elettronica o via fax,  almeno 5 giorni prima della data dell’Assemblea, contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno. Tutte le delibere dell’Assemblea dovranno essere trascritte su apposito libro verbali.

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

–       Elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri ove nominati;

–       Approva il bilancio preventivo e consuntivo;

–       Approva il regolamento interno.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo che cura tutta l’attività associativa, è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri e si riunisce almeno una volta all’anno ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e può essere rieletto. È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

–       Eleggere tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente che è legale rappresentante dell’Associazione, il Vicepresidente, il Tesoriere il Segretario;

–       Eseguire le delibere assembleari;

–       Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;

–       Predisporre il rendiconto annuale;

–       Deliberare circa l’ammissione dei soci;

–       Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

–       Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

–       Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Qualora durante il mandato venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio d’Amministrazione, gli subentra il primo dei soci non eletti accettante l’incarico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione mediante posta elettronica o, in caso di particolare urgenza tramite comunicazione telefonica. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo saranno presiedute dal consigliere più anziano.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla legge. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare tra gli associati delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro il mese di aprile, un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente. In tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico relativo all’attività da svolgere nel nuovo anno.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Provvede inoltre, alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo in appositi registri, così come provvederà alle opportune registrazioni nel registro degli associati.

Il tesoriere avrà il compito di tenere un regolare registro delle entrate e delle uscite finanziarie dell’Associazione e di relazionare il Consiglio Direttivo circa i ricavi e le spese sostenute o necessarie per il funzionamento delle attività dell’Associazione. Inoltre il Consiglio Direttivo attua le delibere dell’Assemblea, propone all’assemblea il regolamento interno all’associazione, decide l’importo delle quote associative annuali.

Art. 12 – I compiti principali del Presidente sono:

–       Rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;

–       Convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;

–       Compiere gli atti opportuni al proseguimento degli scopi associativi;

–       Curare l’esecuzione delle relative deliberazioni;

–       Stipulare gli atti inerenti l’attività dell’associazione;

–       Curare la predisposizione del rendiconto da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea;

–       Delegare o nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti compresi quelli inerenti alle responsabilità amministrative riguardanti la gestione di seminari e convegni;

–       Deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria;

–       Deliberare entro i limiti suddetti tutte le questioni che per legge o per statuto non  siano di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell’Associazione;

–       In caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Per lo svolgimento delle proprie mansioni, il Presidente sarà coadiuvato dalla collaborazione degli altri componenti il Consiglio.

Nomina un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

Art. 13 – Al Collegio dei Revisori dei Conti (ove nominato) sono attribuite le funzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre membri eletti dall’assemblea anche tra le persone non associate. La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha una durata di 3 anni ed è rinnovabile. Il Collegio provvede ad eleggere al suo interno un Presidente. Il Collegio ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell’associazione e predisporre una propria relazione ai bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’assemblea. I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo. Suo compito è quello di predisporre una relazione, poi trascritta nell’apposito registro dei revisori dei Conti sul bilancio preventivo e quello consuntivo.

Art. 14 – I Probiviri (ove nominati) sono nominati dall’Assemblea in un numero di 3, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di Sindaco.

Sono compiti del Collegio dei Probiviri:

–          decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da a parte di qualche socio, su controversie interne all’associazione, con lodo arbitrale inappellabile;

–          decidere sulla radiazione dei soci che sono stati loro deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell’Associazione, con sentenza appellabile in occasione della prima Assemblea utile, anche se straordinaria. Nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti nonché dalle attività sociali

Art. 15 – Il patrimonio sociale dell’associazione è costituito da:

–       Contributo da soci;

–       Contributi da privati;

–       Contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

–       Contributi di organismi internazionali;

–       Donazioni o lasciti testamentari;

–       Rimborsi derivanti da convenzioni;

–       Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il Patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

–       Beni mobili e immobili;

–       Donazioni, lasciti o successioni.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 16 – Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati agli scopi istituzionali e non potranno essere distribuiti fondi, riserve e capitali durante la vita dell’ente.

L’Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero, cedere beni e prestare servizi diversi da quelli propri previsti dall’oggetto istituzionale a condizioni più favorevoli ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l’organizzazione o ne fanno parte, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. L’eventuale residuo passivo potrà essere coperto con residui attivi di anni precedenti e/o futuri o con finanziamenti infruttiferi dei soci.

Art. 17 – L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell’organizzazione 15 giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Art. 18 – L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

Art. 19 – La durata dell’Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell’Assemblea è deliberato con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti dell’Assemblea. Contestualmente e con le stesse maggioranze, nomina un liquidatore, che provvederà al pagamento dei debiti residui e al saldo del bilancio. I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 20 – Qualsiasi modifica alla norma del presente statuto è deliberata a maggioranza qualificata sui 2/3 dei componenti.

Art. 21 – Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente Statuto, oppure per qualsiasi altra ragione da esso dipendente, le parti si rimetteranno obbligatoriamente al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri di cui due designati dalle rispettive parti e il terzo scelto di comune accordo dai due nominati o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Cosenza, che provvederà entro trenta giorni dalla richiesta. Parimenti nel caso in cui una delle parti non nomini il proprio arbitro, la controparte provvederà alla richiesta trascorsi quindici giorni dalla notifica dell’avvenuta nomina dell’arbitro di parte. Il collegio arbitrale pronuncerà insindacabilmente secondo equità e in esenzione da ogni formalità di procedura entro due mesi dall’accertamento dell’incarico e le decisioni saranno definitive e inappellabili. Le parti si impegnano a considerare la determinazione cui gli arbitri perverranno come espressione della loro volontà contrattuale a carattere transattivo da eseguirsi immediatamente senza eccezioni.

Art. 22 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dai principi generali dall’ordinamento giuridico.